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Bilancio Consolidato: ecco cosa devono fare gli Enti in sperimentazione

lentepubblica.it • 12 Ottobre 2015

bilancioooNel quesito sottoposto al servizio ANCI Risponde, il Comune specifica, innanzitutto, di aver partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 36 del D.lgs. n.118/2011; per cui è obbligato a redigere il bilancio consolidato. Le società partecipate sono le seguenti: ATO rifiuti con una percentuale del 2,72% in liquidazione, ATO idrico con una percentuale pari a 1,70, Gal Natiblei con una percentuale pari a 1,72%; essendo tali parametri inferiori al 10%, domandano i tecnici comunali, si deve approntare il bilancio consolidato o dare atto nella delibera di approvazione del rendiconto che il Comune non ha enti o società oggetto di consolidamento e che conseguentemente non procede all’approvazione del bilancio consolidato?

 

Facendo riferimento alla questione posta gli esperti ANCI Risponde fanno presente quanto segue: con riferimento alla predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti in sperimentazione debbono provvedervi seguendo le indicazioni contenute nell’allegato 4 al D.lgs. 118/2011.

 

In particolare, gli enti devono provvedere a individuare i soggetti che costituiscono ” il gruppo amministrazione pubblica”; a tal fine debbono essere seguite le indicazioni fornite al paragrafo 2 del documento che è stato citato.

 

Come risulta dal documento citato, all’interno del “gruppo amministrazione pubblica” sono comprese “le società partecipate” tra le quali vanno inserite le società indicate nel quesito.

 

In proposito, è previsto che le società comprese nel gruppo di cui sopra possono non essere inserite nell’elenco delle società comprese nel bilancio consolidato quelle rientranti nei seguenti 2 casi:

 

a) Nel caso di “irrilevanza”, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Normalmente si considerano irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (cioè del Comune); ci si riferisce a totale attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici. Si segnala, però, che è possibile considerare non irrilevanti i bilanci ed enti/società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. In ogni caso sono considerate irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

 

b) Nel caso di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in termini ragionevoli e senza dovere sostenere spese sproporzionale. Sulla base delle indicazioni riportate in precedenza, si ritiene che le società indicate nel quesito possano rientrare tra quelle considerate “irrilevanti” e che pertanto possano essere escluse dal consolidamento. Di ciò si dovrà dare motivata spiegazione nella delibera di approvazione del rendiconto.

Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari Enti Locali
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